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Giovedì, 29 Marzo, 2018
Contratto di appalto

La sentenza della Corte di Cassazione n. 938/2018 pubblicata il 17/1/2018 ha stabilito che perché un contratto di appalto sia considerato legittimo è necessario che l’organizzazione del personale addetto allo svolgimento dell’appalto stesso sia effettivamente in capo all’appaltatore.

Non è quindi sufficiente dimostrare che l’appaltatore possegga i mezzi necessari all’esecuzione dell’opera e che sull’appaltatore stesso gravi il rischio di impresa.

 

La Cassazione ha precisato che la caratterizzazione dell’appalto rispetto alla somministrazione di manodopera consiste:

  • nell’organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi necessari all’esecuzione dell'opera;
  • nell’effettivo esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
  • nella circostanza che in capo all’appaltatore gravi il rischio di impresa.

 

La Cassazione chiarisce dunque che assume specifica rilevanza la verifica su chi sia il soggetto che impartisce gli ordini organizzativi agli addetti all’opera; nel caso in cui tale soggetto non sia effettivamente l’appaltatore, il rapporto contrattuale di appalto può essere riqualificato come somministrazione illecita di manodopera; la conseguenza, in termini fiscali, è il disconoscimento, in capo al committente, della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi relativi all’operazione.