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Giovedì, 8 Febbraio, 2018
Conflitto tra cessione e pignoramento di quota di S.r.l.

la sentenza della Corte di Cassazione n. 20170 del 18 agosto 2017 è interessante perché è priva di precedenti e risolve una questione non presa espressamente in considerazione nel codice civile.

In particolare, è chiarito che, nel conflitto tra il creditore che sottopone a pignoramento una quota di S.r.l. e l’acquirente della quota stessa, prevale il soggetto che, per primo, iscrive il suo diritto nel Registro delle Imprese: quindi, ad esempio, se Tizio vende a Caio una quota di S.r.l. e l'atto (qualunque data esso abbia) viene iscritto il 20 settembre e il creditore di Tizio pignora la quota venduta da Tizio a Caio e iscrive il suo pignoramento il 25 settembre, Caio acquista la quota libera dal pignoramento, anche se non è in buona fede, e cioè anche se sa che Tizio è indebitato e che sta sopraggiungendo un pignoramento.

 

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso, deve essere adottata la disciplina inerente i beni immobili e i beni mobili registrati, per cui vale il principio per il quale, tra due formalità pubblicitarie confliggenti, prevale quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere dallo stato di buona o di mala fede di chi ha eseguito per primo la formalità.

 

Ovviamente potrà essere poi valutato se una cessione del tipo descritto possa essere oggetto di un'azione revocatoria e se l’acquirente in mala fede possa essere ritenuto responsabile per il danno che il creditore stesso abbia subito a causa dell’inefficacia del suo pignoramento.