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Giovedì, 23 Ottobre, 2014
Comunicazione beni dati in godimento ai soci

Come già segnalato dalle ns. Circolari del 17/11/2011, del 18/9/2012 e del 5/9/2013, la legge 148/2011 ha previsto l’obbligo, per società e imprese, di comunicare all’Amministrazione finanziaria la concessione di beni in godimento a soci persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa, o a loro familiari, ovvero a soci e familiari di altre società del gruppo, nonché l’entità dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dagli stessi nei confronti di società e imprese. Era stata prevista, per l’invio della comunicazione relativa all’anno 2013, la scadenza del 30/4/2014, poi determinata nel 30° giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (dunque il 30/10/2014).

 

Per quanto riguarda i beni dati in godimento, sono previste diverse esclusioni dall’obbligo di comunicazione, tra cui le seguenti:

  • beni concessi a fronte di un congruo corrispettivo (pari almeno al valore di mercato del godimento del bene);
  • beni concessi a soci inquadrati quali dipendenti o lavoratori autonomi, per i quali il godimento del bene costituisca fringe benefit;
  • beni concessi agli amministratori (parrebbe in ogni caso, ma si attendono chiarimenti sul punto);
  • valore del bene concesso in godimento inferiore a Euro 3.000 al netto dell’Iva.

 

Per quanto riguarda i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci o familiari nei confronti di imprese e società, la comunicazione è prevista:

  • solo se le erogazioni sono state effettuate da persone fisiche;
  • solo in relazione alle erogazioni effettuate nell’anno 2013 superiori a Euro 3.600;

 

Preso atto di quanto esposto, Vi chiediamo quindi cortesemente di contattarci qualora riteniate opportuno incaricare il ns. studio ai fini delle comunicazioni in oggetto.

 

Le sanzioni, per l’omessa o non corretta trasmissione della comunicazione sono le seguenti:

- in caso di emersione di reddito in capo al socio utilizzatore, sanzione pari a 30% della differenza tra il valore di mercato del godimento del bene e il corrispettivo pagato dall’utilizzatore;

- in caso di assenza di reddito per il socio, sanzione da euro 258,23 ad euro 2.065,83;

- se è omessa la comunicazione relativa ai finanziamenti, si rende applicabile la sanzione da euro 206,58 ad euro 5.164,57.