titolo

Martedì, 12 Settembre, 2017
Compravendite immobiliari

La Legge sulla concorrenza (n. 124 del 14 agosto 2017) ha previsto per gli acquirenti di immobili abitativi una nuova tutela, che segue quella relativa alla trascrivibilità del contratto preliminare (introdotta nel 1996) e quella relativa all’obbligatorio rilascio della fideiussione a chi acquista “sulla carta” (introdotta nel 2005).

Si tratta della facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita. La nuova normativa prevede quindi:

  • l’obbligo per il notaio, se una delle parti ne fa richiesta, di depositare in un apposito conto di deposito l’intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti;
  • lo svincolo, da parte del notaio, degli importi che sono stati depositati a favore del venditore dell’unità immobiliare una volta eseguita la trascrizione del contratto di compravendita e dopo aver verificato l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto o da questo risultanti;
  • se le parti hanno previsto che il prezzo sia pagato solo dopo un determinato evento, lo svincolo dell’importo depositato alla prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, che l’evento si è avverato;
  • la destinazione degli interessi maturati sulle somme depositate, al netto delle spese di c/c, ai fondi di credito agevolato alle piccole e medie imprese, secondo modalità e termini che saranno individuati con Dpcm adottare entro 120 giorni.