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Martedì, 13 Dicembre, 2016
Compensi amministratore

Si ricorda che ai fini della deducibilità per il periodo di imposta 2016 dei compensi erogati agli amministratori è necessario (oltre a altri requisiti, quali la congruità del compenso e la delibera dello stesso da parte dell’assemblea dei soci) il materiale pagamento dei compensi stessi nel corso di tale anno, come stabilito dall’art. 95, comma 5, Tuir.

Ai fini della deducibilità del compenso, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 57/E/2001, vige il principio detto di “cassa allargata”: la deduzione nel 2016 è possibile purché il pagamento avvenga entro il prossimo 12 gennaio 2017; poiché i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d’imposta precedente, essi saranno deducibili dalla società in tale periodo d’imposta.

 

Si specifica che la predetta regola vale per gli amministratori il cui compenso rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Al contrario, nel caso in cui l’amministratore eserciti la propria mansione nell’ambito di un’attività professionale, con partita Iva, la competenza viene determinata sulla base del principio di cassa “stretto”: se il compenso viene pagato nel 2017, anche se entro il 12 gennaio, per il professionista questa parcella costituirà compenso tassabile solo nel 2017, e per la società la deduzione sarà possibile solo nel 2017, con la conseguenza della necessità di una ripresa fiscale in aumento per il 2016.