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Mercoledì, 3 Ottobre, 2018
Compensazione crediti erariali in via “orizzontale”

La sentenza n. 3407/1/18 del 16/7/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha disposto da una parte che è legittimo da parte dell’Agenzia delle Entrate il recupero del credito Iva utilizzato in compensazione orizzontale eccedente il limite imposto dalla normativa nazionale, dato che tale limite, previsto dalla Legge italiana, non contrasta con le direttive comunitarie che prevedono il principio di neutralità fiscale dell’Iva, ma che, dall’altra parte, è illegittima l’applicazione da parte dell’amministrazione delle sanzioni e degli interessi.

 

In particolare, la Commissione osserva che l’atto di recupero dell’importo eccedente il limite di legge utilizzato in compensazione è valido poiché tale limite è imposto dal legislatore italiano per contrastare l’evasione fiscale e non contrasta con l’articolo 183 della VI direttiva UE, dato che ogni Stato membro può disciplinare autonomamente l’utilizzo dei crediti Iva dei suoi contribuenti.

È però illegittima l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, né possono essere applicati gli interessi, perché gli stessi vanno applicati solo nei casi di imposte dovute in base alla liquidazione, ovvero ai casi di controllo formale, e non in caso di superamento della soglia di utilizzo del credito.