La sentenza della Corte di Cassazione n. 664 del 18 gennaio 2016 ha stabilito come il contratto di comodato avente ad oggetto un bene immobile, non sia opponibile, in caso di compravendita del bene stesso, al compratore.
Quest’ultimo, quindi, può pretendere che il comodatario cessi immediatamente il godimento del bene e attribuisca all’acquirente la piena disponibilità della cosa concessa in comodato.
Il comodato immobiliare si presenta spesso nel caso di parenti in linea retta (anche per le agevolazioni fiscali che ha permesso), e rappresenta il contratto in forza del quale una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) il bene immobile allo scopo di consentire a quest’ultima di servirsene per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Secondo la sentenza in oggetto, il diritto del comodatario ha natura di diritto personale di godimento, non reale, pertanto, se venga alienato un bene che sia concesso in comodato, il comodatario non può far valere il proprio diritto verso il nuovo proprietario: questi può dunque pretendere che il comodatario cessi il suo utilizzo del bene e metta il nuovo proprietario nella condizione di poter pienamente disporre del bene in questione.
Né al comodato è applicabile l’articolo 1599 del codice civile che permette l’opponibilità all’acquirente della locazione di data certa anteriore alla compravendita, in quanto le norme speciali disposte per la locazione non si rendono applicabili al comodato.