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Giovedì, 15 Ottobre, 2015
Cessione partecipazioni

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7003 dell’8/4/2015 ha stabilito come non sia viziato da nullità il contratto di cessione di partecipazioni sociali stipulato in violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società; non ha quindi diritto di riscatto verso il terzo acquirente, ma unicamente il diritto al risarcimento del danno verso il soggetto cedente, il socio che lamenti la lesione del proprio diritto di prelazione e che sia in grado di dimostrare non soltanto la violazione della clausola statutaria di prelazione, ma anche il suo concreto interesse a rendersi acquirente delle partecipazioni cedute da altro socio in violazione della predetta clausola.

 

Le clausole limitative alla circolazione di azioni e quote che siano contenute in uno statuto di società di capitali hanno efficacia anche “esterna”, ovvero verso i terzi, a differenza di quelle previste nei cosiddetti patti parasociali che hanno efficacia solamente “interna” (ovvero solo tra le parti che li sottoscrivono). Dunque in caso di acquisto di partecipazioni sociali in violazione alla clausola di prelazione contenuta nello statuto si ritiene che la società possa rifiutarsi di riconoscere come proprio socio il soggetto acquirente. E ciò in conseguenza della pubblicità che la clausola limitativa della circolazione delle partecipazioni ha ottenuto per il fatto di essere contenuta in uno statuto pubblicato nel Registro delle imprese.

 

In conclusione, con la citata sentenza la Cassazione ha stabilito che il contratto che viola la prelazione statutaria sia valido ed efficace tra socio cedente e terzo cessionario, ma non opponibile alla società, la quale pertanto potrebbe non riconoscere il cessionario come socio, e cioè come soggetto titolato a esercitare i diritti sociali (riscuotere i dividendi, partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale, eccetera), i quali quindi continueranno a dover essere esercitati dal socio cedente.