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Giovedì, 4 Febbraio, 2016
Cessione gratuita di beni aziendali

I beni che gli organi di controllo non dovessero trovare presso l’azienda (intendendo per tale anche le filiali, le succursali, e gli altri luoghi di svolgimento dell'attività) o che dovessero rinvenire, senza alcun documento che giustifichi, rispettivamente, il loro acquisto o la loro cessione, si presumono acquistati o ceduti “in nero”; al fine di vincere tale presunzione, le imprese devono predisporre una serie di documenti o di attività come, ad esempio, l’emissione di corretti documenti di trasporto o l’istituzione di registri di carico e scarico.
 

Fino al 31/12/2015, nel caso in cui i beni, di valore superiore a Euro 5.164, fossero stati ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica nonché ad Onlus, doveva essere effettuata comunicazione scritta all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, emesso il documento di trasporto, e raccolta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale il destinatario deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

 

La legge di stabilità 2016 non solo innalza la predetta soglia di valore da Euro 5.164 ad euro 15.000, ma esclude la comunicazione anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualsiasi sia il loro costo di acquisto.