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Martedì, 8 Maggio, 2018
Cessione di carburante per motori – obbligo di fatturazione elettronica dall’1/7/2018

In attesa dell’obbligo generalizzato (dall’1/1/2019) di fatturazione elettronica, a partire dall’1/7/2019, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica; l’anticipazione dell’obbligo non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Oltre ad avere anticipato l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, in tema di carburanti sono state introdotte particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e sulla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate, bonifici, assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.

Pe quanto riguarda casi particolari, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/4/2018 ha chiarito quanto segue:

  • Se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
  • Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto.
  • Nel caso in cui il lavoratore dipendente effettui presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro il rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale, qualora il pagamento avvenga da parte del dipendente ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità da parte di quest’ultimo.
  • Nell’ipotesi dei servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel provvedimento prot. n. 73203 del 4/4/2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.