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Giovedì, 12 Ottobre, 2017
c.d. “Spese di regia”

Nei gruppi societari è frequente il caso in cui uno dei componenti (solitamente la società capogruppo svolgente la funzione di holding) funga da “centro di servizio”, fornendo servizi di vario genere alle imprese appartenenti al gruppo stesso (con l’obiettivo di ottimizzare la gestione di alcuni servizi di supporto rendendo disponibili a ciascuna impresa competenze e risorse adeguate, conseguire economie di scala, garantire alle imprese del gruppo l’erogazione di servizi in modo continuativo, coordinare in modo efficiente le attività delle singole imprese ed evitare disfunzioni ed inefficienze).

Spesso gli accordi prevedono la ripartizione infragruppo delle c.d. “spese di regia”, che possono essere rappresentate da spese di ricerca e sviluppo, spese per formazione di piani economico – finanziari, costi di marketing, di assistenza e formazione del personale, di elaborazione dati, ecc.

In caso di accertamento, non di rado è contestata la deducibilità e la detraibilità Iva delle predette spese, sulla base della presunta carenza del requisito di inerenza delle stesse, ovvero di non idonea documentazione delle spese rispetto alla prova della loro utilità per l’impresa che le sostiene mediante l’addebito da parte della capogruppo.

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 23164/2017, depositata il 4/10/2017, ha chiarito, in merito alla deducibilità dei costi in oggetto, e della detraibilità dell’Iva assolta sugli stessi, i seguenti principi:

  • Grava sul contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, l’esistenza, l’inerenza e l’utilità dei costi dei servizi addebitatigli dalla capogruppo;
  • La ripartizione dei costi deve essere formalizzata e dettagliata in un contratto scritto;
  • I costi devono essere regolarmente fatturati, documentati e contabilizzati; i dati di bilancio devono corrispondere alle risultanze delle scritture contabili.