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Martedì, 12 Luglio, 2016
Capitale di costituenda S.r.l.

il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 148/2016, ha previsto la non ammissione degli assegni bancari «semplici» quale metodo di formazione del capitale sociale di una S.R.L. costituenda. Sono ammessi, di contro, denaro contante (nei limiti della normativa antiriciclaggio), assegni circolari e bonifici bancari, già accreditati al destinatario oppure dotati di una disposizione di irrevocabilità, oltre al deposito del capitale presso un istituto di credito, come previsto per le S.P.A.

L’orientamento prende spunto dal nuovo testo dell’articolo 2464, comma 4, del Codice civile (introdotto dall’articolo 9 del Dl 76/2013), che non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro necessari per la costituzione di una S.R.L. sia effettuato con deposito vincolato presso una banca (come tuttora previsto dal codice civile per costituire una S.P.A.).

Le disposizioni ad oggi in vigore prevedono che:

  • in sede di atto costitutivo, va versato almeno il 25% dei conferimenti in danaro (o, nel caso di unico socio, l’intero ammontare del capitale sociale); i versamenti possono avere come beneficiario gli amministratori (intestando loro l’assegno circolare o consegnando loro il contante o rendendoli destinatari di un bonifico), oppure la stessa società costituenda, laddove sia tecnicamente possibile (un bonifico, ad esempio, non sarebbe possibile), oppure anche una o più persone incaricate dagli amministratori (ad esempio, il notaio rogante);
  • i mezzi di pagamento utilizzati per formare il capitale sociale siano indicati nell’atto costitutivo; sono ammessi denaro contante, assegni circolari, bonifico bancario (se, al momento di sottoscrizione dell’atto costitutivo, il bonifico sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario oppure lo stesso non sia più revocabile da parte del soggetto ordinante).

L’assegno bancario “semplice” invece non è ritenuto un sistema idoneo in quanto, a differenza dell’assegno circolare (la cui emissione presuppone in ogni caso l’esistenza della sottostante provvista e comporta l’impegno della banca al pagamento del titolo), esso consiste in un ordine di pagamento rivolto a una banca, la quale non assume alcun obbligo al pagamento.