titolo

Mercoledì, 27 Settembre, 2023
Bonus imprese prodotti energetici

facciamo seguito alle ns. circolari del 13/9/2022, n. 45/2022, del 14/10/2022, n. 49/2022, del 15/11/2022 n. 52/2022 e n. 19/2023 del 18/4/2023.

Nella circolare n. 19/2023 abbiamo segnalato che il D.L. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, in vigore dal 31 marzo 2023, ha previsto che i crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute in relazione al secondo trimestre 2023.

 

La predetta normativa aveva previsto che i crediti maturati nel secondo trimestre 2023, avrebbero potuto essere utilizzati in compensazione oppure ceduti entro il termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023.

L’articolo 6 della bozza di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 27 settembre, prevede di anticipare dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini previsti per imprese energivore e non, gasivore e non relativamente:

 

• alla compensazione del credito di imposta per energia e gas del primo trimestre 2023 (articolo 1, comma 7, della legge 197/2022);

• alla compensazione del credito di imposta per energia e gas del secondo trimestre 2023 (articolo 4, comma 7, del Dl 34/2023);

 

Restano invariate le modalità di utilizzo del credito di imposta che deve avvenire in compensazione oppure con possibilità di una prima cessione libera e eventualmente ulteriori due cessioni soltanto in favore di banche e altri intermediari finanziari.