Facciamo seguito alla ns. circolare del 13/9/2022, n. 45/2022, per ricordare che nel corso del 2022 sono state emanate numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, anche non energivore o gasivore, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:
Ai fini della fruizione del bonus relativo all’energia elettrica, l’impresa deve essere dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh (in relazione ai crediti per il II e III trimestre 2022) o a 4,5 KWh (per il periodo Ottobre-Novembre 2022), ed avere subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 e un incremento del costo del gas naturale, calcolato come media, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.
I predetti crediti devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022, tranne quelli relativi al terzo trimestre 2022 e quelli relativi al periodo ottobre-novembre 2022, che possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.
I crediti possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.