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Venerdì, 14 Ottobre, 2022
BONUS IMPRESE

Facciamo seguito alla ns. circolare del 13/9/2022, n. 45/2022, per ricordare che nel corso del 2022 sono state emanate numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, anche non energivore o gasivore, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • Credito d’imposta del 15% a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)
  • Credito d’imposta del 25% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)
  • Credito d’imposta del 15% a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
  • Credito d’imposta del 25% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
  • Credito d’imposta del 30 % a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
  • Credito d’imposta del 40% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)

 

Ai fini della fruizione del bonus relativo all’energia elettrica, l’impresa deve essere dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh (in relazione ai crediti per il II e III trimestre 2022) o a 4,5 KWh (per il periodo Ottobre-Novembre 2022), ed avere subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 e un incremento del costo del gas naturale, calcolato come media, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

I predetti crediti devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022, tranne quelli relativi al terzo trimestre 2022 e quelli relativi al periodo ottobre-novembre 2022, che possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.