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Martedì, 26 Gennaio, 2016
Aziende agricole – Abrogazione imposta IRAP

La Legge di Stabilità 2016 ha soppresso l’imposta regionale (IRAP) per le imprese agricole, che erano state assoggettate ad essa fin dalla sua introduzione.

L’ambito soggettivo dell’esonero è ampio e riguarda tutti i soggetti (indipendentemente dalla natura giuridica, dunque anche le società di capitali) che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario; sono quindi soppresse tutte le norme che nel Dlgs 446/1997 (istitutivo dell’IRAP) richiamano le attività agricole, compresa la previsione della aliquota ridotta del 1,9%.

Dunque, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 non saranno più soggetti all’Irap quei soggetti e quelle attività per i quali l’imposta era dovuta con la aliquota ridotta del 1,9%.

L’esclusione riguarda anche quei soggetti (ad esempio le società per azioni) che non possono optare per la determinazione del reddito su base catastale, purché svolgano un’attività agricola rientrante nell’ articolo 32 del Tuir.

L’esclusione da Irap comprende anche le cooperative forestali e le cooperative agricole (comprese quelle della piccola pesca).

La Legge di Stabilità 2016, inoltre,  mette a regime la tassazione forfetaria del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche: tali attività continuano ad essere considerate agricole connesse e rientranti nel reddito agrario ad eccezione della parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante.