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Giovedì, 17 Settembre, 2015
Avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni di irregolarità che il Fisco invia al contribuente (o all’intermediario indicato in dichiarazione), c.d. “avvisi bonari” possono riguardare due fattispecie:

- comunicazioni ex articolo 36-bis del DPR 600/1973 che riguardano le comunicazioni da controllo automatizzato, che l’amministrazione, liquidando tutte le dichiarazioni (compreso il 770), inoltra entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

- comunicazioni ex articolo 36-ter del DPR 600/1973 che riguardano il controllo formale delle dichiarazioni selezionate a livello centrale, da eseguirsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Un punto controverso circa gli avvisi bonari è se gli stessi possano essere impugnati in Commissione tributaria oppure se, per l’impugnativa, si debba attendere la successiva cartella.

Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione sono impugnabili tanto gli “avvisi bonari” da articolo 36-ter quanto le comunicazioni da 36-bis, poiché con entrambi l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita. Tuttavia, come emerge dalla recente pronuncia n. 2616/2015, la mancata impugnazione da parte del contribuente «non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall’articolo 19», ovvero la cartella esattoriale, contro cui il contribuente potrà avviare il contenzioso.

Questa impugnabilità dell’avviso bonario come «facoltà» e non come «onere» è fondamentale, ( il comunicato stampa delle Entrate del 23/5/2012 ordina agli uffici di astenersi dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario).

Va osservato che per l’Agenzia («Guida alle comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni e accertamento esecutivi», gennaio 2015, nonché risoluzione 110/2010) nessuna comunicazione sarebbe impugnabile, non trattandosi di veri e propri atti impositivi, per cui gli uffici, in giudizio, chiedono l’inammissibilità del ricorso proposto contro l’avviso bonario.