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Lunedì, 11 Gennaio, 2021
Autovetture aziendali concesse in uso promiscuo – Scheda comparativa tra l’ipotesi di concessione e quella del rimborso chilometrico

Come segnalato dalle ns. Circolare n. 10/2020 del 29/1/2020 e n. 59/2020 dell’1/10/2020, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto un nuovo meccanismo per il calcolo del fringe benefit a cui applicare l’imposizione fiscale e previdenziale, nel caso di auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

Si ricorda che nel predetto caso è prevista la quantificazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione sulla base dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sul costo chilometrico di esercizio, al netto della somma trattenuta al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo di imposta a fronte della possibilità di fruire del veicolo anche ai fini personali. In merito, si utilizzano le tabelle elaborate dall’Aci entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al MEF che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, tenendo presente che, se il modello di veicolo utilizzato promiscuamente non rientra tra quelli inclusi nelle tabelle l’importo da assoggettare a tassazione, è conteggiato prendendo a riferimento il modello che per le sue caratteristiche risulta più simile a quello considerato.

A seguito della nuova normativa, l’entità dell’imponibile varia a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica da parte dei veicoli concessi in uso.

In particolare, l’importo del fringe benefit da sottoporre a tassazione, per le nuove immatricolazioni di auto concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021 è pari alle seguenti aliquote:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2);
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
  • 50% (era il 40% fino al 31/12/2020) per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
  • 60% (era il 50% fino al 31/12/2020) per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

 

Secondo lo studio effettuato da “Il Sole 24 Ore” dell’8/1/2020, l’inasprimento della disciplina sul fringe benefit crea interessi contrapposti fra dipendente e datore di lavoro.

Per il datore, la concessione del benefit conviene se il costo dell’auto è basso, in caso contrario diventa vantaggioso prevedere per il dipendente un rimborso chilometrico per le trasferte di lavoro effettuate con la sua autovettura personale. Il lavoratore ha invece convenienza a ricevere in benefit un’auto solo se il costo della stessa è alto.

E’ anche fornita la scheda comparativa che si allega, in cui è considerata un’autovettura dal costo di Euro 20.000 circa, con emissioni non superiori a 160 g/Km, in cui si evidenzia come nel caso sia più conveniente prevedere per il dipendente un rimborso chilometrico per le trasferte di lavoro effettuate con la sua autovettura personale.