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Giovedì, 1 Ottobre, 2020
Autovetture aziendali concesse in uso promiscuo

Come segnalato dalla ns. Circolare n. 10/2020 del 29/1/2020, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto un nuovo meccanismo per il calcolo del fringe benefit a cui applicare l’imposizione fiscale e previdenziale, nel caso di auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

Si ricorda che nel predetto caso è prevista la quantificazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione sulla base dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sul costo chilometrico di esercizio, al netto della somma trattenuta al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo di imposta a fronte della possibilità di fruire del veicolo anche ai fini personali. In merito, si utilizzano le tabelle elaborate dall’Aci entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al MEF che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, tenendo presente che, se il modello di veicolo utilizzato promiscuamente non rientra tra quelli inclusi nelle tabelle l’importo da assoggettare a tassazione, è conteggiato prendendo a riferimento il modello che per le sue caratteristiche risulta più simile a quello considerato.

A seguito della nuova normativa, l’entità dell’imponibile varia a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica da parte dei veicoli concessi in uso.

In particolare, l’importo del fringe benefit da sottoporre a tassazione, per le nuove immatricolazioni di auto concesse in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 è pari alle seguenti aliquote:

  •  25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2);
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
  • 40% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
  • 50% per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha chiarito che la data del 1° luglio prevista dalla nuova normativa vale sia per l’immatricolazione delle auto che per il contratto di assegnazione del veicolo: solo dopo tale data si può considerare soddisfatto il requisito temporale richiesto dalla norma.

Nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma per un veicolo immatricolato prima di tale data, il corretto trattamento fiscale va individuato nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, mentre non sarà possibile l’adozione del criterio forfetario.

L’Agenzia conclude che in tal caso “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.