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Martedì, 11 Ottobre, 2016
Aumento di capitale nelle S.r.l.

La massima n. 159 del Consiglio notarile di Milano prevede la derogabilità del principio per il quale l’aumento gratuito del capitale sociale di S.r.l. va eseguito attribuendo le quote di aumento in misura proporzionale a quelle di partecipazione dei soci. La deroga deve essere prevista da una delibera dei soci che stabilisca la non proporzionalità dell’aumento gratuito con il voto favorevole dei soci che siano incisi (in meglio o in peggio) dalla mancata applicazione del principio di proporzionalità oppure con il voto favorevole di tutti i soci, qualora nello statuto siano contenute clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali (che verrebbero aggirate se all’incremento della partecipazione di un socio, a discapito di un altro socio, si giungesse mediante l’esecuzione non proporzionale di una deliberazione di aumento gratuito del capitale).

La massima n. 156 prevede che qualsiasi tipologia di aumento del capitale sociale di S.r.l. con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci (fatta eccezione per il solo caso della ricostituzione del capitale ridotto sotto il minimo legale) può essere attuata qualora lo preveda un’apposita clausola in tal senso dello statuto sociale (in questo caso i soci che non siano consenzienti hanno il diritto di recesso) oppure quando sia consentita da una deliberazione dell’assemblea in tal senso, assunta dai soci all’unanimità

Secondo la massima n. 157, infine, se l’aumento a pagamento del capitale sociale deliberato dai soci di una S.r.l. rimane inoptato, la parte non sottoscritta dai soci cui è riservato il diritto di sottoscrizione non può andare ad altri soci o a terzi, a meno che vi sia una clausola dello statuto che detti una specifica disciplina circa la collocazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata; oppure, in mancanza di una clausola del genere, l’assemblea dei soci, nel deliberare l’aumento di capitale, disciplini espressamente l’eventualità della mancata sottoscrizione, in tutto o in parte, dell’aumento di capitale e il suo collocamento.

La massima si occupa poi del tema se sia possibile ipotizzare la circolazione del diritto di sottoscrizione (cessione da parte del soggetto che avrebbe il diritto di opzione): se lo statuto e la delibera di emissione dell’aumento non dispongano nulla sul punto, la massima afferma la regola della trasferibilità del diritto di opzione negli eventuali limiti per la circolazione delle partecipazioni sociali.