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Venerdì, 9 Ottobre, 2015
Atto di donazione da parte di una società

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18449 del 21/9/2015 ha stabilito che una società può validamente porre in essere una donazione, in quanto l’estraneità di un atto all’oggetto sociale non può essere una ragione di invalidità dell’atto estraneo; dalla causa lucrativa del contratto di società non deriva alcuna incompatibilità all’effettuazione di donazioni da parte della società stessa.

In senso lato, quindi, la sentenza tratta del dibattuto tema della estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori e delle conseguenze esistenti quando un amministratore pone in essere un’attività (come la donazione) che non solo non rientri nell’oggetto sociale, ma, trattandosi di  atto gratuito, si possa giudicare addirittura ad esso del tutto estranea.

L’attuale diritto societario prevede il principio per il quale il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; dunque se  un atto eccede l’oggetto sociale, la questione non è la sua validità, ma la responsabilità che si genera in capo agli amministratori per gli eventuali danni procurati alla società.

D’altronde, se è vero che la donazione è un atto che pare antitetico rispetto alla natura economica dell’attività sociale e al suo scopo lucrativo, è anche vero che in alcuni casi esso si può rivelare vantaggioso pre la società. Si pensi alla dismissione di un bene non strategico, che provochi solo costi e che non abbia mercato, oppure al fatto che la donazione possa avvenire per motivi di marketing.

In conclusione, l’unico caso di rilevanza delle limitazioni dei poteri degli amministratori resta quello dell’atto che abbia provocato un danno alla società per effetto di un intenzionale operato in tal senso del terzo con il quale la società contrae.