
Il Dl 202/2024 (c.d. decreto milleproroghe 2025), modificato nell’iter di conversione in prima lettura al Senato rispetto al testo iniziale, ha previsto anche per il 2025 il divieto della fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria verso persone fisiche.
Originariamente il Dl in oggetto aveva previsto una proroga del divieto di fatturazione elettronica solo fino al 31 marzo 2025, ma con la modifica citata, il divieto viene esteso al 31 dicembre 2025, sempre in attesa di un adeguamento alle norme sulla privacy che consenta di concentrare nel sistema dell’agenzia delle Entrate anche le fatture degli operatori sanitari.
Dunque anche per il 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continueranno a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al STS secondo le ordinarie modalità.
Sono interessati tutti gli operatori della sanità dotati di partita Iva, indipendentemente dal regime (forfetario o ordinario), dalla forma giuridica (professionisti individuali, studi associati, poliambulatori, società, ospedali pubblici e privati) e dal tipo di attività: il divieto riguarda non solo medici e odontoiatri, ma tutti i sanitari come infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi e tutti gli altri professionisti iscritti negli albi e negli elenchi ad esaurimento regolati dalla legge Lorenzin (n. 3/2018), Rsa, società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie e sanitarie, ottici e in generale tutti gli operatori della sanità.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale fattura elettronica tramite Sdi se il committente non è una persona fisica; in tal caso, dalla fattura elettronica trasmessa allo Sdi non debbono però mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.