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Martedì, 22 Marzo, 2016
Atti di accertamento – validità della delega di firma

La verifica della legittimità della delega per la firma degli accertamenti tributari emessi dall’Agenzia delle Entrate ha assunto negli ultimi tempi un’importanza fondamentale nella difesa dei contribuenti, dato che la Corte di Cassazione con numerose pronunce ha chiarito quali siano i requisiti minimi per la sua validità.

Con la sentenza 22803/2015 la suprema Corte ha chiarito che la delega per la sottoscrizione degli atti rilasciata dal capo ufficio è legittima solo se indica il nome del funzionario delegato, il motivo del conferimento della delega e la validità del provvedimento.

 

Più precisamente è stato affermato che non è decisiva la modalità di attribuzione della delega, poiché può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio, a condizione però che siano indicati le ragioni della delega, le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. (non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega occorrendo il riferimento nominativo di chi effettivamente riveste tale qualifica).

 

La delega in bianco è quindi da considerarsi nulla poiché non consente al contribuente di verificare se il delegato abbia il potere di sottoscrizione dell’atto impugnato, non potendo tale indagine amministrativa trasferirsi in capo al ricorrente. e incombendo sull’erario l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e l’assenza di vizi al riguardo.