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Martedì, 30 Maggio, 2017
Assunzione di collaboratori familiari e badanti

Assumendo un collaboratore familiare o una badante si acquisisce la qualifica di datore di lavoro domestico (fattispecie che rientra nei cosiddetti rapporti di lavoro speciali), con tutti i conseguenti obblighi amministrativi. L’accordo assunto con il lavoratore deve essere formalizzato in una lettera di assunzione, in cui devono essere indicati l’eventuale durata del periodo di prova, l’esistenza o meno della convivenza, l’orario di svolgimento della prestazione, la sede di lavoro, il trattamento economico, le mansioni, nonché l’inquadramento contrattuale, rinviando per le altre condizioni contrattuali alle previsioni del Ccnl lavoro domestico.

Il trattamento economico deve essere determinato ad ore per i collaboratori non conviventi, oppure in misura fissa mensile per quelli conviventi e comprende la tredicesima mensilità (calcolata come media di tutte le retribuzioni percepite durate l’anno o frazione di esso).

L’instaurazione del rapporto deve essere denunciata all’Inps, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto, attraverso il modulo on line LD09, da trasmettere telematicamente. Il datore di lavoro deve:

  • consegnare mensilmente al lavoratore un prospetto paga da cui si evinca l’effettiva durata della prestazione svolta e la relativa retribuzione dovuta;
  • predisporre annualmente (entro il 31 marzo dell’anno successivo) la certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte nell’anno fiscale (1/1-31/12);
  • versare trimestralmente i contributi all’Inps, calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate nel trimestre, comprensivi della quota a carico del lavoratore (che dovrebbe essere trattenuta in busta paga), nonché del contributo Cas.sa.colf.

Il collaboratore domestico matura annualmente il trattamento di fine rapporto (pari al 7,41% della retribuzione utile percepita, da rivalutare ogni anno), che gli deve essere liquidato a fine rapporto di lavoro, oppure in caso di richiesta di anticipazione.

Il collaboratore ha ferie retribuite annue pari a 26 giorni lavorativi; in caso di assenza per malattia, il trattamento economico è a carico del datore di lavoro, che deve retribuire fino ad un massimo di 15 giorni di assenza mentre il congedo di maternità è versato direttamente dall’Inps.

I datori di lavoro hanno diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, alla deduzione dal reddito dei contributi versati nell’anno, nel limite di 1.549,37 euro.