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Martedì, 21 Giugno, 2016
Assoggettabilità ad Irap di lavoratori autonomi e imprenditori individuali

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9451 del 10/5/2016 hanno chiarito che il professionista, l’artista o anche l’imprenditore individuale che impieghi un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.

 

Con le precedenti sentenze n. 7291 e n. 7371 del 2016 le stesse Sezioni unite avevano di contro negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione.

 

Secondo la sentenza 9451, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva», negando che l’assoggettamento all’Irap si verifichi automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa.

Perché esista autonoma organizzazione, il collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

È stato, infine, affermato il principio di diritto in base al quale il presupposto impositivo è configurabile quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui «che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Quindi l’assoggettamento all’Irap si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche (mentre dovrebbe essere possibile l’impiego di due dipendenti part time, la cui attività equivale a quella di uno a tempo pieno).