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Martedì, 5 Luglio, 2016
Assegno postdatato con funzione di garanzia – nullità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016, ha chiarito che l’emissione di un assegno postdatato o “in bianco” in funzione di garanzia rende nullo il patto di garanzia sotteso, in quanto contrario alle norme imperative previste dagli articoli 1 e 2 del R.d. n. 1736/1933.

I giudici di legittimità, aderendo alla giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda anche la sentenza della Cassazione n. 26232/2013), affermano che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del R.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’articolo 1343 C.c..

Pertanto viene dichiarato nullo il patto di garanzia e insussistente la promessa di pagamento di cui all’articolo 1988 C.c.