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Venerdì, 13 Marzo, 2015
Assegno postdatato

Si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Cassino, del 28 gennaio 2015, in senso conforme alla quale si è più volte pronunciata anche la Corte di Cassazione, riguardante la nullità dell’accordo che preveda la consegna di un assegno post datato, o privo di data, a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione.

Nel caso in esame, è stato stabilito che il locatore non può porre all’incasso gli assegni ricevuti dal conduttore alla firma del contratto, neppure in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione.

Il legale rappresentante di una società, all’atto della stipula del contratto di locazione,aveva consegnato al proprietario dell’immobile tre assegni non datati a garanzia del puntuale versamento del canone; a fronte della morosità del locatario il locatore aveva portato all’incasso gli assegni, venendo contestato dal locatario stesso, che ne chiedeva la riconsegna.

Il locatore sosteneva che l’assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista anche in caso di post datazione o di mancata apposizione della data, ma il Tribunale si pronunciava in modo opposto, accogliendo la richiesta formulata dal ricorrente e disponendo la restituzione del titolo.

Il provvedimento del Tribunale si sofferma sulla natura dell’assegno, sottolineando la scorrettezza della pratica commerciale, che prevede la consegna di assegni post datati o privi di data, a garanzia del futuro adempimento di obbligazioni pecuniarie, aderendo all’indirizzo interpretativo che ritiene nulli sia il titolo di credito sia il sottostante patto di garanzia.

Un tale uso dell’assegno è illegittimo perché ne inficia la funzione, trasformandolo in un titolo di credito simile alla cambiale, volto ad esercitare una forma di coercizione del debitore.