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Venerdì, 10 Giugno, 2016
Assegnazione e cessioni agevolate ai soci

E’ stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, in data 1/6/2016, l’attesa Circolare n. 26/E, di chiarimento circa la disciplina delle assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci, e sulle trasformazioni agevolate delle società (si veda la ns. Circolare n. 84/2015 del 5/11/2015).

La Circolare ha chiarito alcuni aspetti controversi della normativa, fra i quali:

  • Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società risulta, fino a concorrenza dell’imponibile tassato, definitivo e liberatorio per i soci e il costo fiscalmente riconosciuto in capo agli stessi è pari al valore normale o catastale del bene assegnato che ha assunto rilevanza per la società.
  • L’assegnazione agevolata può essere effettuata da tutte le società di capitali e commerciali di persone, anche in liquidazione. Sono, invece, esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti, anche se possiedono una stabile organizzazione in Italia.
  • I soci assegnatari possono anche essere soggetti diversi dalle persone fisiche e non avere la residenza nel territorio dello Stato.
  • L’imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda non può avvalersi della disciplina dell’estromissione agevolata. Al contrario, sono ammessi all’opzione gli eredi dell’imprenditore individuale e il donatario dell’azienda. L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati riferiti all’estromissione, inoltre, può essere sanata al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
  • La normativa riguarda gli immobili strumentali sia per natura che per destinazione. Per i primi è sempre necessaria l’iscrizione in contabilità, per i secondi occorre distinguere a seconda dell’anno di acquisizione del bene. In caso di fabbricato già posseduto all’1/11992, la strumentalità per destinazione si conserva a prescindere dall’annotazione nelle scritture contabili, mentre per le unità acquisite dopo tale data è necessario che il bene sia stato registrato. L’opzione andava manifestata entro il 31 maggio scorso, per fatti concludenti. A tale scopo, è sufficiente le mera annotazione nel libro giornale della fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale. Il perfezionamento dell’opzione, peraltro, si realizza solo con la compilazione della sezione del modello Unico PF.
  • In ipotesi di immobili in comproprietà, l’estromissione dovrà riguardare solo la quota nella titolarità dell’imprenditore.
  • L’omesso pagamento dell’imposta sostitutiva, persino della prima rata, non pregiudica l’estromissione, determinando unicamente l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con la maggiorazione della sanzione per omesso pagamento.
  • L’estromissione si perfeziona anche se la plusvalenza sia pari a zero e dunque non vi sia imposta da versare.
  • Le scadenze di pagamento sono: il 60% dell’imposta, entro il 30/11/2016, e la restante parte entro il 16/6/2017.