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Martedì, 19 Aprile, 2016
Applicazione del reverse charge

Il D.Lgs. 11/2/2016, n. 24, in vigore dal 3/3/2016, dà attuazione alle Direttive 2013/42/Ue e 2013/43/Ue che prevedono l’applicazione del reverse charge a determinate operazioni a rischio frode Iva.

In particolare, viene modificato l’articolo 17, D.P.R. 633/1972 disponendo, tra l’altro, che sono soggette al meccanismo di inversione contabile le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop e le cessioni di dispositivi a circuito integrato (ad esempio microprocessori e unità centrali di elaborazione) effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (modifica del co. 6, lett. c).

Tale norma vale per le operazioni effettuate a decorrere dal 2/5/2016 e fino al 31/12/2018.

 

Sono, inoltre, abrogate le lett. d) e d-quinquies), co. 6 che prevedevano l’applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti direttamente da cave e miniere, e alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.