Si fa seguito alla nostra Circolare del 29/3 u.s. (n. 24/2018) per segnalare come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1571/2018, abbia stabilito che un appalto di servizi non può prevedere la semplice messa a disposizione in favore del committente di un numero di ore di lavoro rese da lavoratori il cui coordinamento avvenga nella sostanza da parte del committente stesso.
Tale operazione, infatti, configura una somministrazione di lavoro dipendente e, come tale, può essere effettuata solo dalle agenzie per il lavoro a tale scopo autorizzate.
Nell’emettere la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha ricordato, tra gli altri, i criteri definiti dalla Corte di Cassazione per definire un appalto come illecito:
In particolare, si sottolinea come identificare l’appalto in una fornitura di ore di lavoro da parte di lavoratori dell’appaltatore in favore del committente, sia un’impostazione che sfugge alla logica tipica dell’appalto di servizi, nel quale l’appaltante affida all’appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse a un preciso risultato, finalizzate alla realizzazione di un’opera dotata di consistenza autonoma.