titolo

Venerdì, 27 Novembre, 2020
Appalti e subappalti – Novità dall’1/1/2020

- Con la nostra Circolare n. 6/2020 del 20/1/2020 abbiamo segnalato le novità normative in tema di appalti e subappalti, in vigore dall’1/1/2020.

 

- con la nostra Circolare n. 16/2020 del 17/2/2020, abbiamo allegato la Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

 

- con la nostra Circolare n. 17/2020 del 25/2/2020 abbiamo segnalato la pubblicazione del Documento Febbraio 2020 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili denominato “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi”.

 

- Da ultimo, con la nostra Circolare n. 61/2020 dell’8/10/2020 abbiamo segnalato la pubblicazione della Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/9/2020, n. 53/E, che ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia del 10%, tra i versamenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa alle operazioni rese nell’ambito del regime dello split payment e del reverse charge (inversione contabile).

 

Con la presente, illustriamo i contenuti della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 25 novembre 2020 n. 1037.

La nota in oggetto ricorda che la relazione illustrativa alla disposizione individua la finalità degli obblighi introdotti nella necessità di contrastare il fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. " labour intensive" e che la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Dato che tale somma non è comunque dovuta quando l’impresa appaltatrice o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, si può dedurre che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale.

Dunque, a parere dell’Ente, è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese appaltatrici e che la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dunque la sanzione da irrogare nei confronti del committente ha natura tributaria, con la conseguente possibilità di applicazione del ravvedimento operoso.