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Giovedì, 8 Ottobre, 2020
Appalti e subappalti – Novità dall’1/1/2020 – Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/9/2020 n. 53/E

- Con la nostra Circolare n. 6/2020 del 20/1/2020 abbiamo segnalato le novità normative in tema di appalti e subappalti, in vigore dall’1/1/2020.

 

- Successivamente, con la nostra Circolare n. 16/2020 del 17/2/2020, abbiamo allegato la Circolare n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

 

- Da ultimo, con la nostra Circolare n. 17/2020 del 25/2/2020 abbiamo segnalato la pubblicazione del Documento Febbraio 2020 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili denominato “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi”.

 

Con la presente, illustriamo i contenuti della Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/9/2020, n. 53/E. Si premette che l’articolo 17-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997 prevede che i committenti, gli appaltatori e i subappaltatori (per contratti di importo annuo superiore a 200.000 euro) siano soggetti a precisi obblighi fiscali, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. La predetta normativa esonera da tali obblighi di informativa le imprese appaltatrici o subappaltatrici qualora esse comunichino al committente la sussistenza di specifici requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute.

In particolare, quanto al requisito di aver eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, complessivi versamenti sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni del triennio medesimo, è stato chiarito che occorre fare riferimento:

-- al numeratore, ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, senza considerare i debiti iscritti a ruolo;

-- al denominatore, ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel triennio.

 

La Risoluzione in oggetto chiarisce che, ai fini del calcolo della soglia del 10%, tra i versamenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa alle operazioni rese nell’ambito del regime dello split payment e del reverse charge (inversione contabile).