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Lunedì, 20 Gennaio, 2020
Appalti e subappalti

la versione finale della normativa in oggetto, in vigore dall’1/1/2020, prevede che la stessa si applichi all’esecuzione di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

 

In tal caso, per le ritenute trattenute dall’appaltatrice o affidataria o subappaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera rientrante nella disciplina in oggetto, il versamento è effettuato dall’appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi la scadenza dei versamenti delle ritenute l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve trasmettere al committente un elenco di tutti i lavoratori che il mese precedente sono stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera, con dettaglio, per ognuno, del codice fiscale, delle ore lavorate e della retribuzione relativa corrisposta, nonché il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Il predetto, complesso meccanismo, può essere evitato se l’appaltatrice o affidataria o subappaltatrice comunica al committente, allegando relativa certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e valida quattro mesi dalla data del rilascio, la sussistenza dei seguenti requisiti all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

  • Esercizio dell’attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e esecuzione, nel triennio precedente, di versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo e 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • Assenza di iscrizioni a ruolo e/o accertamenti esecutivi e relativi ad Ires, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a Euro 50.000, ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.