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Giovedì, 15 Giugno, 2017
Appalti

La nuova disciplina degli appalti non ha modificato i termini per cui il committente possa incorrere nell’intermediazione illecita di manodopera, e dunque resta necessario  rispettare gli indici di genuinità dell’appalto previsti dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 5/2011.

I cinque indici per i quali la genuinità dell’appalto può essere contestata sono i seguenti:

  1. la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione civilistica, fiscale e del lavoro, nonché la carenza di specializzazione o esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto.
  2. l’assenza dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti; l’appaltatore non si deve limitare alla sola gestione amministrativa del personale, ma deve essere in grado di organizzare e dirigere in autonomia i lavoratori per realizzare quanto pattuito con il contratto di appalto.
  3. l’assenza, in capo all’appaltatore, della titolarità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per realizzare il risultato indicato dall’appalto.
  4. la circostanza che l’appaltatore non contribuisca in maniera significativa al raggiungimento del risultato fissato nel contratto (che il committente non dovrebbe potere realizzare con la propria attività imprenditoriale).
  5. l’assenza, in capo all’appaltatore, del rischio di impresa inteso come eventualità di non coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per realizzare l’opera o il servizio; ad esempio si avrà un appalto illecito se l’appaltatore, in accordo con il committente, determina il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei contributi da versare.