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Lunedì, 7 Giugno, 2021
Aiuto alla crescita economica (ACE)

L’aiuto alla crescita economica (ACE) è rappresentato da una deduzione annuale il cui importo corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

Il c.d. “Decreto Sostegni bis” ha introdotto un regime speciale applicabile agli incrementi patrimoniali formati nel 2021, disponendo che il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 sia determinando mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15%, in luogo del rendimento ordinario dell’1,3%.

Tale aliquota maggiorata è riconosciuta per gli incrementi di ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2021.

Alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio (rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010) continuerà ad applicarsi l’ordinaria aliquota dell’1,3%.

E’ inoltre previsto che tutti gli incrementi del capitale proprio avvenuti nel 2021 (compresi i conferimenti da parte dei soci) si considereranno effettuati il 1° gennaio ed avranno quindi valenza piena.

A differenza dell’ACE ordinario, che si risolve in una deduzione da effettuare in dichiarazione dei redditi, la nuova ACE, valida per il 2021 prevede la possibilità di ottenere immediatamente il riconoscimento dell’incentivo quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale maggiorato del 15% le aliquote Ires (o Irpef) in vigore nel periodo d’imposta 2020.

Il credito di imposta potrà essere usato in compensazione (o chiesto a rimborso, o ceduto) previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti dei soci, o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

E’ infine previsto un meccanismo di “recapture” del beneficio fiscale fruito, che viene perso qualora, nei due anni successivi al 2021 (quindi nei periodi d’imposta 2022 e 2023), il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (quindi, essenzialmente, per attribuzioni ai soci).