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Venerdì, 4 Luglio, 2014
Aiuto alla crescita economica (ACE)

L'Aiuto alla crescita economica (Ace) introdotto col Dl 201/2011 prevede la deduzione dall’imponibile IRES/IRPEF di una quota (3% per gli anni 2011-2013, 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016) dell’eventuale incremento del capitale netto rispetto a quello in essere al 31/12/2010, con il limiti del capitale netto attuale.

Il D.L. 91/2014 ha previsto che, per consentire alle imprese l'utilizzo dell'incentivo anche in esercizi in perdita fiscale (o comunque con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante), si ha la facoltà di convertire le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti di imposta. In luogo del riporto a nuovo attualmente previsto (e che sarà consentito anche in futuro), le società potranno cioè trasformare le eccedenze di Ace in crediti d'imposta, applicando le vigenti aliquote Ires (27,5%) o Irpef (scaglioni previsti dall'articolo 11 del Tuir). I crediti si utilizzeranno, previa ripartizione in cinque quote annuali, per il pagamento dell'Irap.

La disposizione si applica dall'esercizio 2014 (Unico 2015) e dovrebbe estendersi anche alle eccedenze formatesi in anni precedenti.

Ad esempio, una srl che nel modello Unico 2015 evidenzia eccedenze di deduzioni Ace per 100.000 euro potrà convertirle in un credito di 27.500 euro, da impiegare, 5500 euro all'anno (dal 2015 al 2019), a detrazione dell'Irap.

Lo scopo della nuova norma è chiaro: se un'impresa è temporaneamente in perdita ma prevede redditi negli esercizi successivi, sceglierà il riporto in avanti dell'eccedenza; se invece prevede di non avere reddito per i prossimi esercizi, potrà far valere il credito ai fini del versamento Irap, normalmente dovuto anche quando il risultato reddituale è negativo.

Diventa quindi importante anche a questi fini sviluppare una corretta ipotesi di andamento reddituale.