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Martedì, 17 Gennaio, 2017
Agevolazioni per lavoratori “trasfertisti”

La Legge 225/2016 ha introdotto una norma interpretativa circa l’applicazione delle agevolazioni fiscali per i “trasfertisti”, ovvero quei lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali vengono corrisposte delle indennità in modo continuativo e non in relazione a una specifica trasferta.

 

L’Inps, con il messaggio 27271 del 5/12/2008, aveva chiarito che, perché il lavoratore possa essere considerato “trasfertista” devono essere presenti contemporaneamente tre requisiti: a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) il sostanziale svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità del dipendente; c) l’erogazione di un’indennità o maggiorazione in misura fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.

 

La legge in oggetto ha ora confermato la prassi Inps: perché i lavoratori siano considerati trasfertisti occorre che siano presenti contemporaneamente le tre condizioni indicate che sono espressamente previste dalla normativa.

 

Fiscalmente, a differenza dal trattamento delle trasferte, che varia a seconda se siano svolte all’interno o all’esterno del territorio del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro, le indennità o le maggiorazioni di retribuzione erogate ai lavoratori “trasfertisti” concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare e, per lo stesso importo ridotto, a determinare la base imponibile contributiva.