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Venerdì, 7 Febbraio, 2020
Agevolazioni “superammortamento” e “iperammortamento”

circa la disciplina in oggetto, nell’ambito dell’evento TELEFISCO 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta alla questione relativa al destino degli investimenti con ordine e versamento acconto del 20% effettuato in un anno, e consegna effettuata nel secondo anno successivo.

 

In particolare, la domanda è stata la seguente:

Come si applica l’iperammortamento relativamente ad un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20 per cento) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente risposta:

L’iperammortamento è stato introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/16 (legge di Bilancio 2017). La misura è stata prorogata, in prima battuta, dalla legge 205/17 (legge di Bilancio 2018) che, con il comma 30 dell’articolo 1, ha stabilito che «le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 232/16, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

Successivamente, la legge n. 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019), ha:

a) prorogato la disciplina dell’iper ammortamento «agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (...) effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione» (art. 1, comma 60);

b) rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni” (articolo 1, comma 61, primo periodo): 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Con riferimento al quesito posto, si rileva che la mancata consegna (”effettuazione”) dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2019 - termine ultimo previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 - impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma.

Conseguentemente, nel caso di specie, si rende invece applicabile la disciplina successivamente introdotta dall’articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di Bilancio 2019; con riferimento a tale disciplina, infatti, si ritiene che possa considerarsi soddisfatta la condizione secondo cui «le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (...)effettuati (...) entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

 

In altri termini, la “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2018 (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto del 20%) consente di “incardinare” l'investimento nella disciplina prevista dalla successiva legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60 e seguenti) e permette al contribuente di accedere all'iperammortamento, a condizione che l'investimento venga “effettuato” entro il 31 dicembre 2020.

In tal caso, l'investitore potrà fruire dell'iperammortamento secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di Bilancio 2019 (che prevede, tra le altre cose, percentuali di maggiorazione a “scaglioni” e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro).

Tale conclusione è coerente con il contenuto dell'articolo 1, comma 196, della legge di Bilancio 2020, che prevede l'inapplicabilità del nuovo credito d'imposta (di cui al comma 189) ai beni, consegnati nel 2020, per i quali è stata effettuata la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2019; di conseguenza, la prenotazione “incardina” l'investimento nella “vecchia” normativa (legge di Bilancio 2019).