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Lunedì, 3 Febbraio, 2020
Agevolazioni “superammortamento” e “iperammortamento”

nella ns. Circolare n. 80/2019 del 19/12/2019 avevamo segnalato le possibili novità per le agevolazioni in oggetto; le stesse sono state confermate con la Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi da 184 a 197.

In particolare:

  • Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • Il beneficio è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Per l’iperammortamento l’agevolazione è strutturata prevedendo un credito di imposta pari al 40% dell’importo agevolato, fino all’importo di 2,5 milioni di Euro, e pari al 20% per la parte eccedente 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di euro, da utilizzare in 5 quote annue dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione.
  • Per l’iperammortamento sui beni immateriali previsti dall’Allegato B della Legge di Bilancio 2017 è previsto un credito di imposta pari al 15% dell’importo agevolato, nel limite di costi di 700.000 euro, da utilizzare in 3 quote annue.
  • Per il superammortamento, è previsto un credito d’imposta pari al 6% dell’importo agevolato, riconosciuto fino all’importo a 2 milioni di euro di investimento, da utilizzare in 5 quote annue, dall’anno successivo all’entrata in funzione, e ora valido anche per i professionisti.
  • Il credito in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
  • Si dovrà comunicare l’investimento al Ministero dello Sviluppo Economico, con modalità che verranno stabilite con un decreto ministeriale.
  • Le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti agevolati devono contenere l’espresso riferimento ai commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 160/20190.
  • E’ ancora prevista la redazione della perizia per i beni iperammortizzabili, non sostituibile, per valori sopra Euro 300.000 dalla certificazione del legale rappresentante.
  • E’ nuovamente previsto il meccanismo di c.d. recapture: in caso di cessione o destinazione all’estero prima del 31 dicembre del secondo anno successivo il beneficio deve essere ricalcolato, con versamento del maggior credito utilizzato, ferma restando la possibilità di sostituzione del bene.
  • E’ infine chiarito che per gli investimenti in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, valgono le regole previgenti.