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Lunedì, 15 Febbraio, 2016
Agevolazioni “prima casa” – Novità – chiarimenti da “Telefisco”

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione “prima casa, mediante il quale viene permesso ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell’agevolazione, ma che si sia già avvalso dell’agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) il bene entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

La concessione dell’agevolazione “prima casa” è condizionata al fatto che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in oggetto.

Inoltre l’agevolazione “prima casa” compete se l’acquirente non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

La novità normativa prevede che:

- se il soggetto possiede un immobile acquisito con le agevolazioni, tale possesso non è ostativo all’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa” qualora si verifichi l’alienazione del bene entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;

- se invece il soggetto possiede un’abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e tale acquisto non è stato effettuato con le agevolazioni “prima casa” (ad esempio si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante una compravendita non agevolata), tale possesso è ostativo all’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa” anche se si abbia l’alienazione del bene entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

In occasione del recente annuale evento “Telefisco 2016” del 28/1/2016, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che chi compra un’altra prima casa” entro un anno dalla vendita della precedente consegue un credito d’imposta pari alla tassazione subita quando venne comprata la casa poi venduta, che può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi imposta o contributo (registro, ipocatastale, donazione, successione, irpef, Inps, Inail, ecc.) dovuti dal contribuente.

In virtù della nuova normativa, il credito in oggetto spetta, oltre che comprando dopo aver venduto la casa preposseduta, anche comprando prima di aver venduto, entro un anno dal nuovo acquisto. Di più: il credito d’imposta spetta anche in sede di nuovo acquisto, quindi prima di avere venduto.