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Mercoledì, 24 Giugno, 2015
Agevolazione sugli interventi di ristrutturazione edilizia

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12466 depositata in data 17/6/2015 ha affermato il principio secondo il quale a beneficiare delle agevolazioni previste per le opere di ristrutturazione edilizia sono unicamente i  contribuenti persone fisiche tenuti a dichiarare i redditi fondiari; al contrario, non ne possono beneficiare le società, neppure se siano costituite nella forma di società di persone e abbiano ad oggetto l’attività immobiliare, e neppure se gli immobili oggetto di ristrutturazione sono destinati a civili abitazioni locate a soggetti privati.

L’articolo 1 della legge n. 449/1997 che ha introdotto l’agevolazione in oggetto, prevede che si possa detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche una quota delle spese sostenute per la realizzazione di interventi edilizi su immobili residenziali e su loro pertinenze.

La norma va letta in combinazione con le disposizioni in materia di proventi immobiliari, secondo le quali anche quando gli immobili di una società non siano destinati all’esercizio dell’attività (ovvero strumentali) formano comunque il reddito di impresa.

Dunque, in tema di imposte sui redditi, non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali. Ne consegue che in presenza di una società, anche di persone, l’immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità ai fini dell’impresa. La disposizione agevolativa, quindi, essendo stata introdotta per ridurre la tassazione dei redditi fondiari, non può trovare applicazione.