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Giovedì, 28 Settembre, 2017
Agevolazione per interventi su edificio

L’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, prevede che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici spetta anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 1, D.p.r. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per il 36% (poi portato al 50%) del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita o di assegnazione, entro l'importo massimo di 48.000 euro (poi portato a 96.000 euro).

Il MEF ha chiarito in risposta a question time in commissione Finanze (interrogazione 5-12157 del 14/9/2017) l’esigenza imprescindibile per accedere all’agevolazione in oggetto di procedere con la comunicazione di fine lavori da rendere al Comune, da parte dell’impresa ristrutturatrice del fabbricato; l’agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria o se gli interventi non hanno riguardato l’intero edificio.

E’ stato inoltre chiarito che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.