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Martedì, 22 Gennaio, 2019
Agevolazione c.d. “mini-Ires”

La c.d. “mini-Ires, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), consiste in una riduzione di nove punti percentuali (attualmente dal 24% al 15%) della aliquota dell’imposta sul reddito, che si conteggia in base all’utile fiscale dell’anno, agli utili accantonati a riserva negli anni precedenti e all’importo degli investimenti incrementativi rispetto a quelli precedenti e al costo del personale subordinato di nuova assunzione.

 

Dunque, ai fini del calcolo della parte di reddito imponibile alla tassazione agevolata del 15% sono determinanti distinti elementi, che, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione (periodo 2019) saranno:

  • Gli investimenti, rappresentati dalla realizzazione di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti, l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti in beni immobili, in autovetture e in beni non destinati a strutture site in Italia. In particolare rileva il minore importo tra l’ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati nel 2019 e l’incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali (ad esclusione degli immobili e delle autovetture) rispetto alla situazione al 31/12/2018.
  • L’incremento del costo del lavoro subordinato rispetto a quello iscritto in bilancio al 31/12/2018, con riguardo ai lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2018 (è infatti necessario che, nel periodo di imposta, si sia verificato l’incremento del numero medio dei dipendenti rispetto al 30/9/2018, tenendo conto di eventuali diminuzioni avvenute in società del gruppo a cui eventualmente la società appartiene).
  • Utili generati dall’esercizio chiuso al 31/12/20118 destinati a riserve diverse da quelle indisponibili (e escluse quelle che derivano da processi valutativi), al netto di eventuali attribuzioni di riserve del capitale netto ai soci a qualunque titolo.
  • Utile fiscale del periodo chiuso al 31/12/2019, che sarà tassato nella più favorevole misura del 15% per una quota corrispondente al minore tra l’importo degli utili accantonati a riserva e l’importo dato dalla sommatoria tra gli investimenti e l’incremento del costo del lavoro.

 

La mini-Ires, oltre che le società di capitali, riguarda anche società di persone e imprese in contabilità ordinaria, che potranno decrementare di nove punti l’aliquota Irpef più alta.