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Martedì, 12 Gennaio, 2016
Agevolazione acquisto e successiva locazione immobili abitativi

E' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.282 del 03/12/2015 il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione (si veda la ns. Circolare n.60/14 del 17/9/14).

L'agevolazione consiste nella possibilità di dedurre dal reddito il 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di un immobile abitativo nuovo o ristrutturato, direttamente dall'impresa costruttrice o che ha eseguito i lavori, oppure il 20% della spesa sostenuta per costruire un'unità abitativa su proprio terreno.

L'immobile deve risultare invenduto alla data del 12/11/14 o deve avere conseguito il requisito dell'agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31/12/2017 mediante il rilascio dell'apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso.

Per fruire dell'agevolazione, è obbligatorio che l'immobile sia poi locato per almeno otto anni a canone concordato (ma non tra genitori e figli), oppure con canoni speciali (in entrambi i casi, dunque, con importi che, a seconda del territorio ove l'immobile è situato, possono essere anche significativamente inferiori a quelli di mercato.

L'agevolazione spetta unicamente alle persone fisiche non esercenti attività commerciale e non parenti di primo grado del futuro locatario.

Perchè l'agevolazione sia concedibile, è necessario inoltre che la classe energetica dell'immobile sia A o B; che la categoria catastale sia A residenziale con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili; che la zona non sia agricola.

Infine, la deduzione massima dal reddito, potrà essere di 60.000 euro, da dividersi in otto anni quindi di 7.500 euro all'anno.