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Giovedì, 22 Marzo, 2018
Agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017 ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” può essere applicata anche all’acquisto di un’unità abitativa da parte di un soggetto che ne detenga già altre due in proprietà, a condizione che la terza abitazione venga unita alle altre due per formare un’unica unità abitativa (non classificabile nella categoria A/1, che contiene le abitazioni di alto pregio, il cui acquisto non è mai agevolabile).

La prassi citata amplia quella già esistente, che aveva ammesso l’agevolazione sull’acquisto di una seconda casa, rispetto ad altra già di proprietà del contribuente, al fine di ottenere un ampliamento.

Il caso specifico, inoltre, è piuttosto articolato, in quanto la prima unità era stata acquisita con l’agevolazione “prima casa”, la seconda senza agevolazione, mentre della terza è ammessa l’agevolazione in quanto, grazie ad essa, ed alla sua unione con le altre due, viene ottenuto l’ampliamento.

La Risoluzione in oggetto, quindi, chiarisce che un acquisto finalizzato ad ampliamento può essere agevolato anche se la relativa abitazione sia destinata ad essere unita ad altra (o altre) unità il cui acquisto non aveva dato adito all’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.