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Martedì, 20 Settembre, 2016
agevolazione “prima casa”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13958 dell’8/7/2016 ha stabilito che in caso di successivi atti di vendita e riacquisto entro l’anno di un altro immobile il contribuente può mantenere i benefici “prima casa” solo se trasferisce ogni volta la residenza nell’appartamento acquistato. Il contribuente aveva ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, nel caso di alienazione entro il quinquennio dell’immobile per il cui acquisto si è usufruito del beneficio fiscale, la circostanza che il contribuente entro l’anno successivo dall’alienazione del primo immobile, avesse proceduto all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, comportamento contestato dall’Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia, consolidando l’orientamento di legittimità in base al quale in caso di successivi atti di vendita dell’immobile e riacquisto entro l’anno di altro immobile, affinché il contribuente possa mantenere l’agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.