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Venerdì, 22 Luglio, 2016
Agevolazione “prima casa”

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13416, depositata il 30/6/2016 ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” non compete solo all’acquirente che risieda nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (o che stabilisca in detto Comune entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza), ma anche per l’acquisto della casa ubicata nel Comune «in cui l’acquirente svolge la propria attività» (Nota II-bis, all'articolo 1, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986), anche qualora tale attività sia non prevalente (rispetto al complesso delle attività del contribuente) e saltuaria.

In tal modo si evitano discriminazioni tra il caso di colui che acquista nel Comune ove abita e il caso di colui che acquista nel diverso Comune ove svolge la propria attività, ove tale espressione è usata in senso amplissimo, potendosi trattare di un’attività produttiva di reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di reddito d’impresa, ma anche di attività non produttive di reddito (attività di studio, di volontariato, sportiva, ecc.).

Nel caso specifico affrontato dalla sentenza in oggetto, dato che l’attività svolta dal contribuente nel Comune era saltuaria, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’agevolazione, sostenendo che essendo il requisito della residenza un riferimento a una situazione connotata da caratteri di stabilità, anche il requisito dello svolgimento dell’attività avrebbe dovuto avere, per analogia, le medesime caratteristiche.

La Cassazione ha però chiarito che la normativa in materia si limita a subordinare il beneficio fiscale al fatto che l’immobile sia ubicato nel Comune dove l’acquirente «svolge la propria attività» senza prevedere requisiti di stabilità, prevalenza e/o consistenza.