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Martedì, 15 Novembre, 2016
Acquisto autovetture nuove

Per i costi sostenuti fino al 31/12/2016 per l’acquisto di autovetture nuove è in vigore il “superammortamento” introdotto dalla L. 208/2015 (si veda ns. Circolare n. 76/2015 del 26/10/2015).

Il disegno di legge di bilancio 2017 prevede da un lato la proroga del “superammortamento” al 31/12/2017 e l’introduzione di un nuovo e più ampio beneficio (c.d. “iperammortamento”), che riguarderà gli acquisti effettuati dall’1/1/2017 di alcune categorie di beni funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale (connessa al programma “Industria 4.0”), ma dall’altro lato dovrebbe prevedere l’esclusione dalla proroga dei benefici per gli acquisti di autovetture a deducibilità limitata.

Per i soggetti che abbiano in programma l’acquisizione (in proprietà o in leasing) di autovetture da concedere in benefit a dipendenti o da mantenere a disposizione dell’impresa o degli amministratori (compresi gli agenti di commercio) si ritiene senz’altro opportuno, alla luce di quanto illustrato, completare l’investimento entro il prossimo 31/12/2016, data oltre la quale il beneficio dell’ammortamento al 140% su tali veicoli dovrebbe venire meno.

Ciò che rileva è la consegna del bene, mentre pagamento e messa in strada potrebbero essere posticipate al 2017. Se il costo è sostenuto nel 2016, ma l’entrata in funzione è dal 2017, l’incentivo spetta comunque, anche se l’ammortamento e la maggiorazione del 40% si usufruiranno con un anno di ritardo e dunque godranno, per la prima quota (dedotta in Unico 2018), di un risparmio Ires inferiore a quello del 2016 (24% anziché al 27,5%).

Potranno continuare a godere del “superammortamento” fino al 31/12/2017, invece, gli acquisti dei veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, ovvero le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale.