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Venerdì, 6 Maggio, 2022
Accordi transattivi – Somme erogate nell'ambito di un accordo transattivo

Nella nostra Circolare del 21/10/2020, n. 64/2020 abbiamo segnalato come negli ultimi anni numerosi interventi di prassi e giurisprudenza hanno trattato l’argomento dell’applicabilità dell’IVA su operazioni aventi ad oggetto indennizzi, risarcimenti, pagamenti a seguito di accordi transattivi, giungendo spesso a conclusioni contrastanti, tanto che stabilire l’inquadramento Iva di queste fattispecie (e di altre simili) può essere particolarmente complicato.

 

Nella nostra Circolare del 14/4/2021, n. 27/2021, abbiamo poi segnalato la Risposta a Interpello, dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2021, n. 212, in cui si fa presente che una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio e che ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto individuare la "funzione economica" delle somme previste nel contratto, che sono rilevanti agli effetti dell'IVA se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere.

Si è inoltre ricordato la sentenza n. 20233 del 2018 della Corte di Cassazione che ha precisato che la prestazione è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere, purché si collochi all’interno di un rapporto contrattuale.

 

Da ultimo, la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate 22/4/2022, n. 212, ha precisato che, nel caso di controversia tra due società che raggiungono un accordo che preveda il versamento di un importo forfetario per l’impegno, di una delle parti, a rinunciare al contenzioso instaurato, è presente il nesso contrattuale tra l’obbligo di non fare (non proseguire la lite) e l’importo versato, e dunque la somma è da assoggettare ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria (22%).