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Mercoledì, 21 Ottobre, 2020
Accordi transattivi

Negli ultimi anni numerosi interventi di prassi e giurisprudenza hanno trattato l’argomento dell’applicabilità dell’IVA su operazioni aventi ad oggetto indennizzi, risarcimenti, pagamenti a seguito di accordi transattivi, giungendo spesso a conclusioni contrastanti, tanto che stabilire l’inquadramento Iva di queste fattispecie (e di altre simili) può essere particolarmente complicato.

 

In relazione alla questione del trattamento Iva degli importi ricevuti, o versati, a fronte di accordi transattivi, si segnala da ultima la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 386 del 22/9/2020. La vicenda specifica, ha riguardato una conciliazione giudiziale; in tal caso l’importo previsto dall’accordo transattivo è stato ritenuto soggetto a Iva (al 22%) in quanto:

-      Rappresentava un “rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale, che come tale non ricade nell'ambito delle esclusioni dal computo della base imponibile di cui all’art. 15 n. 3 del DPR 633/72”, rientrando in tale esclusione “i soli rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte”;

-      La parte “soccombente” ha aderito, senza alcuna ammissione di responsabilità, al solo fine di chiudere bonariamente la vicenda, ad una proposta di conciliazione formulata dal giudice civile;

-      L’altra parte ha rinunciato nei confronti dell’istante ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento di controparte.

In tale schema l’Agenzia delle Entrate ha individuato un rapporto contrattuale basato su un obbligazione di “fare, di non fare e di permettere” e in quanto tale da assoggettare ad Iva.

Nello stesso interpello, viene comunque citata la posizione della giurisprudenza che, nella sentenza n. 17633/2008 ha chiarito che “non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientrano quelle derivanti da un contratto di transazione”.

 

Con il proprio contributo del 19/10/2020 “Il Sole 24 Ore”, nel commentare le varie articolazioni di prassi e giurisprudenziali sull’argomento, ha individuato tre punti utili a identificare il corretto inquadramento ai fini IVA delle differenti situazioni:

 

1. In primo luogo, va considerato che l’articolo 24, direttiva UE 2006/112, allo scopo di assicurare la riscossione dell’imposta nel modo più generale possibile, considera prestazione di servizi «ogni operazione che non costituisce una cessione di beni». Il successivo articolo 25, lettera b), inoltre, stabilendo la rilevanza degli obblighi di non fare o permettere, attrae al campo Iva qualsiasi operazione purché dipendente da un rapporto sinallagmatico.

 

2. In secondo luogo, va verificato che l’operazione avvenga a titolo oneroso, circostanza che ricorre in presenza di un nesso diretto fra il servizio prestato e il pagamento ricevuto (fra le altre, sentenza C-277/05).

 

3. Quanto infine all’esigenza di accertare se la prestazione realizzi un’ipotesi di consumo, si ritiene che ciò imponga di accertare se essa sia idonea a essere valutata in senso economico (cause C-214/95 e C-384/95), ossia se possa considerarsi come riferibile all’attività economica del soggetto passivo. In questa prospettiva, è da ritenere che “pagare” per assicurarsi che altri si astenga o permetta un determinato atto o situazione implichi un’ipotesi di consumo in senso Iva.

 

“Il Sole 24 Ore” propone poi alcuni esempi pratici:

 

  1. Indennizzo perdita avviamento

Alfa Sas è tenuta a pagare a Beta Srl la somma prevista dal contratto di locazione a titolo di indennizzo per perdita di avviamento commerciale a seguito della risoluzione del rapporto locatizio. Alfa si domanda se la somma vada assoggettata o meno a Iva.

Si ritiene di no, essendo una somma dovuta a titolo risarcitorio (peraltro prevista dalla legge), come affermato dalla Cassazione (sentenza 29180/2019). Secondo le Entrate (risoluzione 73/E/2005), sarebbe invece rinvenibile un rapporto sinallagmatico e quindi applicabile l'Iva.

 

  1. Penalità contrattuale

Gamma Srl ha stipulato un contratto di fornitura di beni che prevede una data limite (tassativa) entro cui effettuare la consegna e una penalità fissa per ogni giorno di ritardo della stessa. In caso di consegna ritardata, la penalità assume rilevanza Iva?

Nella fattispecie prospettata, si ritiene che non debba applicarsi l'imposta in quanto le somme addebitate al cedente a titolo di penalità per ritardi sono escluse dal campo applicativo Iva. Si tratta, in pratica, di un importo risarcitorio predeterminato.

 

  1. Risarcimento per disdetta prenotazioni

Iota Spa ha prenotato un albergo di 40 stanze per una notte e la sala convegni per il giorno successivo, per una convention aziendale e ha versato una caparra a copertura di un’eventuale disdetta, che poi ha dato. La somma trattenuta è soggetta a Iva?

No, la somma trattenuta dall’albergo non è soggetta a Iva in quanto dovuta a titolo risarcitorio (anche secondo le pattuizioni contrattuali tra le parti). Essendo un’operazione esclusa dall'Iva, non sarebbe nemmeno soggetta all’obbligo di fatturazione.

 

  1. Transazione per rinuncia crediti

Teta Spa e Delta Srl hanno avviato una disputa nella quale ogni parte vanta crediti verso l’altra. Trovano però un accordo transattivo che prevede la reciproca rinuncia ai crediti e l’estinzione dei giudizi pendenti. L’operazione ha rilevanza ai fini Iva?

Si ritiene di sì. In un caso analogo, la corte di Cassazione (sentenza 23668/2018) ha avuto modo di precisare che «l’imponibilità della pattuizione dell'impegno negativo» è prevista sia dalla direttiva 2006/112/CE che dal Dpr 633/1972.