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Venerdì, 2 Ottobre, 2015
Accertamento maggiore reddito da cessione immobili e aziende

L’articolo 5 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazioni) prevede che l’accertamento, ai fini di imposte sui redditi e Irap, di un maggior corrispettivo delle cessioni di immobili e di aziende non può fondarsi soltanto sul valore di mercato, a differenza di quanto avviene ai fini dell’imposta di registro.

Nella sostanza, la norma in esame stabilisce che il maggior reddito eventualmente accertato in base al supposto valore di mercato nell’ambito di operazioni di cessione immobiliare o di aziende ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale non è automaticamente applicabile al reddito d’impresa e alla base imponibile dell’Irap.

Per le compravendite di immobili la rettifica dei corrispettivi dichiarati potrà avvenire in presenza di ulteriori elementi quali: le tariffe di vendita pubblicizzate; le differenze tra i prezzi praticati per analoghe tipologie di immobili; l’insufficienza del corrispettivo a garantire un utile adeguato; il raffronto tra i prezzi indicati nei contratti preliminari e quelli risultanti dai rogiti definitivi; le dichiarazioni degli acquirenti.

Per quanto concerne le cessioni di azienda la norma in esame impone ora agli uffici accertatori di ricercare altri elementi idonei a corroborare tale presunzione (quali gli importi dei finanziamenti concessi agli acquirenti e le risultanze delle indagini finanziarie), pena l’invalidità dell’accertamento.

 

La disciplina descritta è norma di interpretazione autentica, dunque vale anche per il contenzioso in corso.